Codice Civile


LIBRO SESTO
Della tutela dei diritti
TITOLO I
Della trascrizione
CAPO III
Della trascrizione degli atti relativi ad alcuni beni mobili
SEZIONE I
Della trascrizione relativamente alle navi, agli aeromobili e agli autoveicoli

Art. 2692

Annotazione della trascrizione delle domande e degli atti
TESTO A FRONTE

I. La trascrizione delle domande e degli atti indicati dai due articoli precedenti dev'essere anche annotata secondo le modalità stabilite dall'articolo 2654.

II. Si osservano inoltre le disposizioni del primo, terzo e quarto comma dell'articolo 2655 e quelle dell'articolo 2656.