Codice Civile
Della tutela dei diritti
TITOLO I
Della trascrizione
CAPO II
Della pubblicità dei registri immobiliari e della responsabilità dei conservatori
Art. 2680
Tenuta del registro generale d'ordine
I. Il registro generale deve essere vidimato in ogni foglio dal presidente o da un giudice del tribunale nella cui circoscrizione è stabilito l'ufficio, indicando nel relativo processo verbale il numero dei fogli e il giorno in cui sono stati vidimati.
II. Questo registro deve essere scritto di seguito, senza spazi in bianco o interlinee e senza aggiunte. Le cancellature di parole devono essere approvate dal conservatore in fine di ciascun foglio con la sua firma e con l'indicazione del numero delle parole cancellate.
III. Il registro, alla fine di ciascun giorno, deve essere chiuso con l'indicazione del numero dei titoli annotati e firmato dal conservatore.
IV. In esso si deve rigorosamente osservare la serie delle date, dei fogli e dei numeri d'ordine.