Codice Civile


LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO XI
Disposizioni penali in materia di società e di consorzi
CAPO IV
Degli altri illeciti, delle circostanze attenuanti e delle misure di sicurezza patrimoniali

Art. 2635
Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità

I. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, e i liquidatori (1), i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione sino a tre anni.

II. La stessa pena si applica a chi dà o promette l'utilità.

III. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

IV. Si procede a querela della persona offesa.

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(1) Le parole «e i liquidatori» hanno sostituito le parole «, i liquidatori e i responsabili della revisione» in base all'art. 37, comma 36, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, pubb. in Gazz. Uff. n. 68 del 23 marzo 2010, suppl. ord. n. 58. La modifica ha effetto dal 7 aprile 2010.

LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO XI
Disposizioni penali in materia di società e di consorzi
CAPO IV
Degli altri illeciti, delle circostanze attenuanti e delle misure di sicurezza patrimoniali


Art. 2635
Corruzione tra privati (1)

I. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. (2)

II. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

III. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. (3)

IV. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. (4)

V. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte. (5)

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(1) Articolo sostituito dall'art. 1, comma 76, l. 6 novembre 2012, n. 190. Il testo, che era stato modificato dall'art. 15, comma 1, lett. b), l. 28 dicembre 2005, n. 262 e dall'art. 37, comma 36, del d.lg. 27 gennaio 2010, n. 39, ed il cui terzo comma era stato inserito dall'art. 39, l. n. 262, cit., recitava:
«Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità
I. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione sino a tre anni.
II. La stessa pena si applica a chi dà o promette l'utilità.
III. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Si procede a querela della persona offesa».
(2) Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. a), d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38.
Il testo precedente era il seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.».
(3) Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b), d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38.
Il testo precedente era il seguente: «Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.».
(4) Seguiva un originario quinto comma abrogato dall'art. 1, comma 5, lett. a), l. 9 gennaio 2019, n. 3, in vigore dal 31 gennaio 2019.
Il testo del comma era il seguente: «Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi».
(5) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, del d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202. Successivamente l'art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38 ha sostituito le parole «utilità date o promesse» con le parole «utilità date, promesse e offerte».