Codice Civile


LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO VII
Dell'associazione in partecipazione

Art. 2554

Partecipazione agli utili e alle perdite
TESTO A FRONTE

I. Le disposizioni degli articoli 2551 e 2552 si applicano anche al contratto di cointeressenza agli utili di una impresa senza partecipazione alle perdite, e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto.

II. Per le partecipazioni agli utili attribuite ai prestatori di lavoro resta salva la disposizione dell'articolo 2102.



GIURISPRUDENZA


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