Codice Civile
LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO VII
Dell'associazione in partecipazione
Del lavoro
TITOLO VII
Dell'associazione in partecipazione
Art. 2552
Diritti dell'associante e dell'associato
I. La gestione dell'impresa o dell'affare spetta all'associante.
II. Il contratto può determinare quale controllo possa esercitare l'associato sull'impresa o sullo svolgimento dell'affare per cui l'associazione è stata contratta.
III. In ogni caso l'associato ha diritto al rendiconto dell'affare compiuto, o a quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un anno.