Codice Civile


LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO VII
Dell'associazione in partecipazione

Art. 2550

Pluralità di associazioni
TESTO A FRONTE

I. Salvo patto contrario, l'associante non può attribuire partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso dei precedenti associati.