Codice Civile
Del lavoro
TITOLO VI
Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici
CAPO I
Delle società cooperative
SEZIONE IV
Degli organi sociali
Art. 2541
Assemblee speciali dei possessori degli strumenti finanziari
TESTO A FRONTE
I. Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di voto l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:
1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526;
3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
5) sulle controversie con la società cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.
II. La assemblea speciale è convocata dagli amministratori della società cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.
III. Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la società cooperativa.
IV. Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri di cui all'articolo 2421, numeri 1) e 3) e di ottenere estratti; ha altresì il diritto di assistere all'assemblea della società cooperativa e di impugnarne le deliberazioni.