Codice Civile
Del lavoro
TITOLO VI
Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici
CAPO I
Delle società cooperative
SEZIONE II
Della costituzione
Art. 2522
Numero dei soci
TESTO A FRONTE
I. Per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove.
II. Può essere costituita una società cooperativa da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata; nel caso di attività agricola possono essere soci anche le società semplici.
III. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito nei precedenti commi, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.
IV. La legge determina il numero minimo di soci necessario per la costituzione di particolari categorie di cooperative.