Codice Civile
Del lavoro
TITOLO V
Delle società
CAPO VII
Della società a responsabilità limitata
SEZIONE II
Dei conferimenti e delle quote
Art. 2464
Conferimenti
TESTO A FRONTE
I. Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.
II. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.
III. Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.
IV. Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo (1) almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro e l'intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. I mezzi di pagamento sono indicati nell'atto (1). Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione (2) bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione (2) con il versamento del corrispondente importo in danaro.
V. Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.
VI. Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso, se l'atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.
VII. Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni.
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(1) L'art. 9, comma 15 bis, del d.l. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 99, ha sostituito le parole « presso una banca » con le parole « all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo »; ha quindi aggiunto le seguenti parole « I mezzi di pagamento sono indicati nell'atto ».
(2) Si veda correzione in G.U. 4 luglio 2003, n. 153.