Codice Civile


LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO V
Delle società
CAPO VI
Della società in accomandita per azioni

Art. 2460

Modificazioni dell'atto costitutivo
TESTO A FRONTE

I. Le modificazioni dell'atto costitutivo devono essere approvate dall'assemblea con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria della società per azioni, e devono inoltre essere approvate da tutti i soci accomandatari.