Codice Civile
LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO V
Delle società
CAPO V
Della società per azioni
SEZIONE IX
Del bilancio
Art. 2424
Contenuto dello stato patrimoniale
TESTO A FRONTE
I. Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema.
Attivo:
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:
I - Immobilizzazioni immateriali:
1) costi di impianto e di ampliamento;
2) costi di sviluppo; (1)
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
5) avviamento;
6) immobilizzazioni in corso e acconti;
7) altre.
Totale.
II - Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinario;
3) attrezzature industriali e commerciali;
4) altri beni;
5) immobilizzazioni in corso e acconti.
Totale.
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:
1) partecipazioni in:
a) imprese controllate;
b) imprese collegate;
c) imprese controllanti;
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti; (2)
d-bis) altre imprese; (3)
2) crediti:
a) verso imprese controllate;
b) verso imprese collegate;
c) verso controllanti;
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; (4)
d-bis) verso altri; (5)
3) altri titoli;
4) strumenti finanziari derivati attivi. (6)
Totale.
Totale immobilizzazioni (B);
C) Attivo circolante:
I - Rimanenze:
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
3) lavori in corso su ordinazione;
4) prodotti finiti e merci;
5) acconti.
Totale.
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) verso clienti;
2) verso imprese controllate;
3) verso imprese collegate;
4) verso controllanti;
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; (7)
5-bis) crediti tributari; (7)
5-ter) imposte anticipate; (7)
5-quater) verso altri. (7)
Totale.
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) partecipazioni in imprese controllanti;
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti; (8)
4) altre partecipazioni;
5) strumenti finanziari derivati attivi; (9)
6) altri titoli.
Totale.
IV - Disponibilità liquide:
1) depositi bancari e postali;
2) assegni;
3) danaro e valori in cassa.
Totale.
Totale attivo circolante (C).
D) Ratei e risconti. (10)
Passivo:
A) Patrimonio netto:
I - Capitale.
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.
III - Riserve di rivalutazione.
IV - Riserva legale.
V - Riserve statutarie.
VI - Altre riserve, distintamente indicate. (11)
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi. (11)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio. (11)
Totale.
B) Fondi per rischi e oneri:
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2) per imposte, anche differite;
3) strumenti finanziari derivati passivi; (12)
4) altri; (12)
Totale.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) obbligazioni;
2) obbligazioni convertibili;
3) debiti verso soci per finanziamenti;
4) debiti verso banche;
5) debiti verso altri finanziatori;
6) acconti;
7) debiti verso fornitori;
8) debiti rappresentati da titoli di credito;
9) debiti verso imprese controllate;
10) debiti verso imprese collegate;
11) debiti verso controllanti;
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; (13)
12) debiti tributari;
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
14) altri debiti.
Totale.
E) Ratei e risconti. (14)
II. Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.
III. [...] (15)
IV. È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2447-septies con riferimento ai beni e rapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis.
(1) L'art. 6, comma 4, lettera a), d.lg. 18 agosto 2015, n. 139, ha sostituito le parole: «2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità» con le parole: «2) costi di sviluppo». Ai sensi dell'art. 12, comma 1, d.lg. n. 139, cit., la presente disposizione entra in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applica «ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data».
(2) L'art. 6, comma 4, lettera b), d.lg. 18 agosto 2015, n. 139, ha sostituito le parole: «d) altre imprese» con le parole: «d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti».
(3) Lettera aggiunta dall'art. 6, comma 4, lettera b), d.lg. 18 agosto 2015, n. 139.
(4) L'art. 6, comma 4, lettera c), d.lg. 18 agosto 2015, n. 139, ha sostituito le parole: «d) verso altri» con le parole: «d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti».
(5) Lettera aggiunta dall'art. 6, comma 4, lettera c), d.lg. 18 agosto 2015, n. 139.
(6) L'art. 6, comma 4, lettera d), d.lg. 18 agosto 2015, n. 139, ha sostituito le parole: «4) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo» con le parole: «4) strumenti finanziari derivati attivi».
(7) L'art. 6, comma 4, lettera e), d.lg. 18 agosto 2015, n. 139, ha sostituito le parole: «4-bis) crediti tributari; 4-ter) imposte anticipate; 5) verso altri;» con le parole: «5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; 5-bis) crediti tributari; 5-ter) imposte anticipate; 5-quater) verso altri».
(8) L'art. 6, comma 4, lettera f), d.lg. 18 agosto 2015, n. 139, ha inserito, dopo le parole: «3) partecipazioni in imprese controllanti» le parole: «3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti».
(9) L'art. 6, comma 4, lettera f), d.lg. 18 agosto 2015, n. 139, ha sostituito le parole: «5) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo;» con le parole: «5) strumenti finanziari derivati attivi».
(10) L'art. 6, comma 4, lettera g), d.lg. 18 agosto 2015, n. 139, ha sostituito le parole: «D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti» con le parole: «D) Ratei e risconti».
(11) L'art. 6, comma 4, lettera h), d.lg. 18 agosto 2015, n. 139, ha sostituito le parole: «VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio. VII - Altre riserve, distintamente indicate. VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. IX - Utile (perdita) dell'esercizio.» con le parole: «VI - Altre riserve, distintamente indicate. VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi. VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. IX - Utile (perdita) dell'esercizio. X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.»
(12) L'art. 6, comma 4, lettera i), d.lg. 18 agosto 2015, n. 139, ha sostituito le parole: «2) per imposte, anche differite; 3) altri» con le parole: «2) per imposte, anche differite; 3) strumenti finanziari derivati passivi; 4) altri».
(13) Numero inserito dall'art. 6, comma 4, lettera l, d.lg. 18 agosto 2015, n. 139.
(14) L'art. 6, comma 4, lettera m), d.lg. 18 agosto 2015, n. 139, ha sostituito le parole: «E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti.» con le parole: «E) Ratei e risconti».
(15) Comma abrogato dall'art. 6, comma 4, lettera n), d.lg. 18 agosto 2015, n. 139.
Il testo recitava:
«III. In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi fra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine».