Codice Civile
LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO V
Delle società
CAPO V
Della società per azioni
SEZIONE VII
Delle obbligazioni
Art. 2415
Assemblea degli obbligazionisti
TESTO A FRONTE
I. L'assemblea degli obbligazionisti delibera:
1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
2) sulle modificazioni delle condizioni del prestito;
3) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato;
4) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
5) sugli altri oggetti d'interesse comune degli obbligazionisti.
II. L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di gestione o dal rappresentante degli obbligazionisti, quando lo ritengono necessario, o quando ne è fatta richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti. (1)
III. Si applicano all'assemblea degli obbligazionisti le disposizioni relative all'assemblea straordinaria dei soci e le sue deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la validità delle deliberazioni sull'oggetto indicato nel primo comma, numero 2, è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentino la metà delle obbligazioni emesse e non estinte. Quando le obbligazioni sono ammesse al sistema di gestione accentrata la legittimazione all'intervento e al voto nell'assemblea degli obbligazionisti è disciplinata dalle leggi speciali. (2)
IV. La società, per le obbligazioni da essa eventualmente possedute, non può partecipare alle deliberazioni.
V. All'assemblea degli obbligazionisti possono assistere gli amministratori, i sindaci e i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza. (3)
(1) L'art. 1 d.lg. 18 giugno 2012, n. 91, ha sostituito le parole «dagli amministratori» con le parole: «dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di gestione». Tale modifica si applica, ai sensi dell'art. 5 dello stesso d.lg., alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 1° gennaio 2013.
(2) L'art. 1 d.lg. 18 giugno 2012, n. 91, ha aggiunto l'ultimo periodo. Tale modifica si applica, ai sensi dell'art. 5 dello stesso d.lg., alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 1° gennaio 2013.
(3) Comma sostituito dall'art. 1 d.lg. 18 giugno 2012, n. 91.
Il testo precedente recitava:
«All'assemblea degli obbligazionisti possono assistere gli amministratori ed i sindaci». Tale modifica si applica, ai sensi dell'art. 5 dello stesso d.lg., alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 1° gennaio 2013.