Codice Civile
LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO VII
Dello stato di figlio (1)
CAPO II
Delle prove della filiazione (2)
Art. 236
Atto di nascita e possesso di stato
TESTO A FRONTE
I. La filiazione si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile. (3)
II. Basta, in mancanza di questo titolo, il possesso continuo dello stato di figlio. (3)
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(1) Titolo sostituito dall'art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Il titolo sostituito era «Della filiazione».
(2) Capo sostituito dall'art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Il capo sostituito era «Delle prove della filiazione» Soppresse le parole «Sezione II: Delle prove della filiazione legittima».
(3) L’art. 11, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha soppresso le parole "legittima" e "legittimo" con effetto dal 7 febbraio 2014.