Codice Civile


LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO V
Delle società
CAPO V
Della società per azioni
SEZIONE I
Disposizioni generali

Art. 2330
Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società

I. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro dieci giorni (1) presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329.

II. Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società.

III. L'iscrizione della società nel registro delle imprese è richiesta contestualmente al deposito dell'atto costitutivo. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la società nel registro.

IV. Se la società istituisce sedi secondarie, si applica l'articolo 2299.

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(1) L' art. 3, comma 1-quinquies, del decreto legge 4 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, con legge 11 febbraio 2019, n. 12, ha sostituito le parole «entro venti giorni» con le seguenti: «entro dieci giorni». La modifica ha effetto dal 13 febbraio 2019, data di entrata in vigore della citata legge di conversione.