Codice Civile


LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO V
Delle società
CAPO III
Della società in nome collettivo


Art. 2308

Scioglimento della società
TESTO A FRONTE

I. La società si scioglie, oltre che per le cause indicate dall'articolo 2272, per provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge e per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale. (1)

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(1) Comma sostituito dall'art. 382, comma 2 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dall'art. 39, comma 2, d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.


GIURISPRUDENZA


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