Codice Civile


LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO II
Del lavoro nell'impresa
CAPO II
Dell'impresa agricola
SEZIONE IV
Della soccida
PARAGRAFO 4
Della soccida con conferimento di pascolo

Art. 2186

Nozione e norme applicabili
TESTO A FRONTE

I. Si ha rapporto di soccida anche quando il bestiame è conferito dal soccidario e il soccidante conferisce il terreno per il pascolo.

II. In tal caso il soccidario ha la direzione dell'impresa e al soccidante spetta il controllo della gestione.

III. Si osservano inoltre le disposizioni dell'articolo 2184 e, in quanto applicabili, quelle dettate per la soccida semplice.