Codice Civile


LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO II
Del lavoro nell'impresa
CAPO II
Dell'impresa agricola
SEZIONE III
Della colonia parziaria

Art. 2168

Morte di una delle parti
TESTO A FRONTE

I. La colonia parziaria non si scioglie per la morte del concedente.

II. In caso di morte del colono, si applicano a favore degli eredi di questo le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 2158.