Codice Civile
LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO II
Del lavoro nell'impresa
CAPO II
Dell'impresa agricola
SEZIONE II
Della mezzadria
Del lavoro
TITOLO II
Del lavoro nell'impresa
CAPO II
Dell'impresa agricola
SEZIONE II
Della mezzadria
Art. 2147
Obblighi del mezzadro
I. Il mezzadro è obbligato a prestare, secondo le direttive del concedente e le necessità della coltivazione, il lavoro proprio e quello della famiglia colonica.
II. È a carico del mezzadro, salvo diverse disposizioni [delle norme corporative] (1), della convenzione o degli usi, la spesa della mano d'opera eventualmente necessaria per la normale coltivazione del podere.
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(1) Le disposizioni richiamanti le norme corporative devono ritenersi abrogate.
(1) Le disposizioni richiamanti le norme corporative devono ritenersi abrogate.