Codice Civile
Del lavoro
TITOLO II
Del lavoro nell'impresa
CAPO I
Dell'impresa in generale
SEZIONE III
Del rapporto di lavoro
PARAGRAFO 2
Dei diritti e degli obblighi delle parti
Art. 2110
Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio
TESTO A FRONTE
I. In caso d'infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge [o le norme corporative] non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o una indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, [dalle norme corporative,] (1) dagli usi o secondo equità.
II. Nei casi indicati nel comma precedente, l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell'articolo 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge [dalle norme corporative] (1), dagli usi o secondo equità.
III. Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell'anzianità di servizio.
(1) Le disposizioni richiamanti le norme corporative devono ritenersi abrogate.