Codice Civile


LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO II
Del lavoro nell'impresa
CAPO I
Dell'impresa in generale
SEZIONE III
Del rapporto di lavoro
PARAGRAFO 2
Dei diritti e degli obblighi delle parti

Art. 2099
Retribuzione

I. La retribuzione del prestatore di lavoro può essere stabilita a tempo o a cottimo e deve essere corrisposta nella misura determinata [dalle norme corporative], con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito.

II. In mancanza [di norme corporative o] (1) di accordo tra le parti, la retribuzione è determinata dal giudice, [tenuto conto, ove occorra, del parere delle associazioni professionali].

III. Il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura.

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(1) Le disposizioni richiamanti le norme corporative devono ritenersi abrogate.