Codice Civile
Del lavoro
TITOLO II
Del lavoro nell'impresa
CAPO I
Dell'impresa in generale
SEZIONE III
Del rapporto di lavoro
PARAGRAFO 1
Della costituzione del rapporto di lavoro
Art. 2096
Assunzione in prova
TESTO A FRONTE
I. Salvo diversa disposizione [delle norme corporative] (1), l'assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto.
II. L'imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l'esperimento che forma oggetto del patto di prova.
III. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine.
IV. Compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell'anzianità del prestatore di lavoro.
(1) Le disposizioni richiamanti le norme corporative devono ritenersi abrogate.