Codice Civile


LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO II
Del lavoro nell'impresa
CAPO I
Dell'impresa in generale
SEZIONE III
Del rapporto di lavoro
PARAGRAFO 1
Della costituzione del rapporto di lavoro

Art. 2096

Assunzione in prova
TESTO A FRONTE

I. Salvo diversa disposizione [delle norme corporative] (1), l'assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto.

II. L'imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l'esperimento che forma oggetto del patto di prova.

III. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine.

IV. Compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell'anzianità del prestatore di lavoro.

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(1) Le disposizioni richiamanti le norme corporative devono ritenersi abrogate.


GIURISPRUDENZA


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