Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO IX
Dei fatti illeciti

Art. 2058

Risarcimento in forma specifica
TESTO A FRONTE

I. Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica qualora sia in tutto o in parte possibile.

II. Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.


GIURISPRUDENZA


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