Codice Civile
LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO VIII
Dell'arricchimento senza causa
Delle obbligazioni
TITOLO VIII
Dell'arricchimento senza causa
Art. 2041
Azione generale di arricchimento
I. Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.
II. Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.