Codice Civile
LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO V
Dei titoli di credito
CAPO IV
Dei titoli nominativi
Delle obbligazioni
TITOLO V
Dei titoli di credito
CAPO IV
Dei titoli nominativi
Art. 2027
Ammortamento
I. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo, l'intestatario o il giratario di esso può farne denunzia all'emittente e chiedere l'ammortamento del titolo in conformità delle norme relative ai titoli all'ordine.
II. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di azioni nominative, durante il termine stabilito dall'articolo 2016 il ricorrente può esercitare i diritti inerenti alle azioni, salva, se del caso, la prestazione di una cauzione.
III. L'ammortamento estingue il titolo, ma non pregiudica le ragioni del detentore verso chi ha ottenuto il nuovo titolo.