Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO V
Dei titoli di credito
CAPO IV
Dei titoli nominativi

Art. 2026
Pegno

I. La costituzione in pegno di un titolo nominativo può farsi anche mediante consegna del titolo, girato con la clausola « in garanzia » o altra equivalente.

II. Il giratario in garanzia non può trasmettere ad altri il titolo se non mediante girata per procura.