Codice Civile
LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO V
Dei titoli di credito
CAPO II
Dei titoli al portatore
Delle obbligazioni
TITOLO V
Dei titoli di credito
CAPO II
Dei titoli al portatore
Art. 2007
Distruzione del titolo
TESTO A FRONTE
I. Il possessore del titolo al portatore, che ne provi la distruzione, ha diritto di chiedere all'emittente il rilascio di un duplicato o di un titolo equivalente.
II. Le spese sono a carico del richiedente.
III. Se la prova della distruzione non è raggiunta, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.