Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO V
Dei titoli di credito
CAPO II
Dei titoli al portatore

Art. 2003
Trasferimento del titolo e legittimazione del possessore

I. Il trasferimento del titolo al portatore si opera con la consegna del titolo.

II. Il possessore del titolo al portatore è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato in base alla presentazione del titolo.