Codice Civile
LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO V
Dei titoli di credito
CAPO I
Disposizioni generali
Delle obbligazioni
TITOLO V
Dei titoli di credito
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1999
Conversione dei titoli
TESTO A FRONTE
I. I titoli di credito al portatore possono essere convertiti dall'emittente in titoli nominativi, su richiesta e a spese del possessore.
II. Salvo il caso in cui la convertibilità sia stata espressamente esclusa dall'emittente, i titoli nominativi possono essere convertiti in titoli al portatore, su richiesta e a spese dell'intestatario che dimostri la propria identità e la propria capacità a norma del secondo comma dell'articolo 2022.