Codice Civile
LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO XXVI
Della cessione dei beni ai creditori
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO XXVI
Della cessione dei beni ai creditori
Art. 1984
Liberazione del debitore
I. Se non vi è patto contrario, il debitore è liberato verso i creditori solo dal giorno in cui essi ricevono la parte loro spettante sul ricavato della liquidazione, e nei limiti di quanto hanno ricevuto.