Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO XXVI
Della cessione dei beni ai creditori

Art. 1980

Effetti della cessione
TESTO A FRONTE

I. Il debitore non può disporre dei beni ceduti.

II. I creditori anteriori alla cessione che non vi hanno partecipato possono agire esecutivamente anche su tali beni.

III. I creditori cessionari, se la cessione ha avuto per oggetto solo alcune attività del debitore, non possono agire esecutivamente sulle altre attività prima di aver liquidato quelle cedute.



GIURISPRUDENZA


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