Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO XXVI
Della cessione dei beni ai creditori

Art. 1978

Forma
TESTO A FRONTE

I. La cessione dei beni si deve fare per iscritto, sotto pena di nullità.

II. Se tra i beni ceduti esistono crediti, si osservano le disposizioni degli articoli 1264 e 1265.