Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO XXIV
Dell'anticresi

Art. 1962

Durata dell'anticresi
TESTO A FRONTE

I. L'anticresi dura finché il creditore sia stato interamente soddisfatto del suo credito, anche se il credito o l'immobile dato in anticresi sia divisibile, salvo che sia stata stabilita la durata.

II. In ogni caso l'anticresi non può avere una durata superiore a dieci anni.

III. Se è stato stipulato un termine maggiore, questo si riduce al termine suddetto.