Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO XXII
Della fideiussione
SEZIONE II
Dei rapporti tra creditore e fideiussore

Art. 1944
Obbligazione del fideiussore

I. Il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito.

II. Le parti però possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale. In tal caso, il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell'escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione .

III. Salvo patto contrario, il fideiussore è tenuto ad anticipare le spese necessarie.