Codice Civile
LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO XX
Dell'assicurazione
SEZIONE III
Dell'assicurazione sulla vita
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO XX
Dell'assicurazione
SEZIONE III
Dell'assicurazione sulla vita
Art. 1920
Assicurazione a favore di un terzo
I. È valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo.
II. La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, o per testamento; essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente. Equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona.
III. Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.