Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO XX
Dell'assicurazione
SEZIONE II
Dell'assicurazione contro i danni

Art. 1908

Valore della cosa assicurata
TESTO A FRONTE

I. Nell'accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro.

II. Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti.

III. Non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti.

IV. Nell'assicurazione dei prodotti del suolo il danno si determina in relazione al valore che i prodotti avrebbero avuto al tempo della maturazione o al tempo in cui ordinariamente si raccolgono.