Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO XIX
Della rendita vitalizia

Art. 1877

Risoluzione del contratto di vitalizio oneroso
TESTO A FRONTE

I. Il creditore di una rendita vitalizia costituita a titolo oneroso può chiedere la risoluzione del contratto, se il promittente non gli dà o diminuisce le garanzie pattuite.