Codice Civile
LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO XVII
Dei contratti bancari
SEZIONE V
Delle operazioni bancarie in conto corrente
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO XVII
Dei contratti bancari
SEZIONE V
Delle operazioni bancarie in conto corrente
Art. 1852
Disposizione da parte del correntista
TESTO A FRONTE
I. Qualora il deposito, l'apertura di credito o altre operazioni bancarie siano regolate in conto corrente, il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito.