Codice Civile
LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO XII
Del deposito
SEZIONE III
Del deposito nei magazzini generali
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO XII
Del deposito
SEZIONE III
Del deposito nei magazzini generali
Art. 1794
Prima girata della nota di pegno
TESTO A FRONTE
I. La prima girata della sola nota di pegno deve indicare l'ammontare del credito e degli interessi nonché la scadenza. La girata corredata delle dette indicazioni deve essere trascritta sulla fede di deposito e controfirmata dal giratario.
II. La girata della nota di pegno che non indica l'ammontare del credito vincola, a favore del possessore di buona fede, tutto il valore delle cose depositate. Rimane tuttavia salva al titolare o al terzo possessore della fede di deposito, che abbia pagato una somma non dovuta, l'azione di rivalsa nei confronti del diretto contraente e del possessore di mala fede della nota di pegno.