Codice Civile
LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO XI
Della mediazione
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO XI
Della mediazione
Art. 1755
Provvigione
TESTO A FRONTE
I. Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento.
II. La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità.