Codice Civile
LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO X
Del contratto di agenzia
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO X
Del contratto di agenzia
Art. 1744
Riscossioni
I. L'agente non ha facoltà di riscuotere i crediti del preponente. Se questa facoltà gli è stata attribuita, egli non può concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione.