Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO IX
Del mandato
SEZIONE I
Disposizioni generali
PARAGRAFO 1
Delle obbligazioni del mandatario

Art. 1718
Custodia delle cose e tutela dei diritti del mandante

I. Il mandatario deve provvedere alla custodia delle cose che gli sono state spedite per conto del mandante e tutelare i diritti di quest'ultimo di fronte al vettore, se le cose presentano segni di deterioramento o sono giunte con ritardo.

II. Se vi è urgenza, il mandatario può procedere alla vendita delle cose a norma dell'articolo 1515.

III. Di questi fatti, come pure del mancato arrivo della merce, egli deve dare immediato avviso al mandante.

IV. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche se il mandatario non accetta l'incarico conferitogli dal mandante, sempre che tale incarico rientri nell'attività professionale del mandatario.