Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO VIII
Del trasporto
SEZIONE III
Del trasporto di cose

Art. 1691
Lettera di vettura o ricevuta di carico all'ordine

I. Se il vettore ha rilasciato al mittente un duplicato della lettera di vettura all'ordine o la ricevuta di carico all'ordine, i diritti nascenti dal contratto verso il vettore si trasferiscono mediante girata del titolo.

II. In tal caso il vettore è esonerato dall'obbligo di dare avviso dell'arrivo delle cose trasportate, salvo che sia stato indicato un domiciliatario nel luogo di destinazione, e l'indicazione risulti dal duplicato della lettera di vettura o dalla ricevuta di carico.

III. Il possessore del duplicato della lettera di vettura all'ordine o della ricevuta di carico all'ordine deve restituire il titolo al vettore all'atto della riconsegna delle cose trasportate.