Codice Civile
LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO VII
Dell'appalto
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO VII
Dell'appalto
Art. 1657
Determinazione del corrispettivo
TESTO A FRONTE
I. Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza, è determinata dal giudice.