Codice Civile
LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO I
Della vendita
SEZIONE IV
Della vendita di eredità
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO I
Della vendita
SEZIONE IV
Della vendita di eredità
Art. 1545
Obblighi del compratore
TESTO A FRONTE
I. Il compratore deve rimborsare il venditore di quanto questi ha pagato per debiti e pesi dell'eredità e deve corrispondergli quanto gli sarebbe dovuto dall'eredità medesima, salvo che sia convenuto diversamente.