Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO I
Della vendita
SEZIONE I
Disposizioni generali
PARAGRAFO 1
Delle obbligazioni del venditore

Art. 1477

Consegna della cosa
TESTO A FRONTE

I. La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita.

II. Salvo diversa volontà delle parti, la cosa deve essere consegnata insieme con gli accessori, le pertinenze e i frutti dal giorno della vendita.

III. Il venditore deve pure consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso della cosa venduta.



GIURISPRUDENZA


La selezione di decisioni associate ai vari argomenti è accessibile dalla nuova versione della Rivista senza pubblicità:


ENTRA IN PREMIUM