Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO II
Dei contratti in generale
CAPO XIV
Della risoluzione del contratto
SEZIONE II
Dell'impossibilità sopravvenuta

Art. 1464

Impossibilità parziale
TESTO A FRONTE

I. Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale.



GIURISPRUDENZA


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