Codice Civile


LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO VI
Del matrimonio
CAPO IV
Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio


Art. 145

Intervento del giudice
TESTO A FRONTE

I. In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità, l'intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e [...] dai figli conviventi che abbiano compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore ove capaci di discernimento, tenta di raggiungere una soluzione concordata. (1)

II. Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerna la fissazione della residenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente da uno o entrambi i coniugi, adotta la soluzione che ritiene più adeguata all'interesse dei figli e alle esigenze dell'unità e della vita della famiglia. (2)

III. In caso di inadempimento all'obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia previsto dall'articolo 143, il giudice, su istanza di chiunque vi ha interesse, provvede ai sensi dell'articolo 316-bis. (3)

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(1) Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs 10 ottobre 2022, n. 149, che ha soppresso le parole "per quanto opportuno" e ha sostituito le parole: "gli anni dodici o anche di etò inferiore ove capaci di discernimento" alle parole: "il sedicesimo anno".
(2) Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs 10 ottobre 2022, n. 149.
(3) Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs 10 ottobre 2022, n. 149.