Codice Civile
LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO II
Dei contratti in generale
CAPO XIII
Della rescissione del contratto
Delle obbligazioni
TITOLO II
Dei contratti in generale
CAPO XIII
Della rescissione del contratto
Art. 1449
Prescrizione
TESTO A FRONTE
I. L'azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto; ma se il fatto costituisce reato, si applica l'ultimo comma dell'articolo 2947.
II. La rescindibilità del contratto non può essere opposta in via di eccezione quando l'azione è prescritta.