Codice Civile
LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO I
Delle obbligazioni in generale
CAPO VII
Di alcune specie di obbligazioni
SEZIONE III
Delle obbligazioni in solido
Delle obbligazioni
TITOLO I
Delle obbligazioni in generale
CAPO VII
Di alcune specie di obbligazioni
SEZIONE III
Delle obbligazioni in solido
Art. 1297
Eccezioni personali
TESTO A FRONTE
I. Uno dei debitori in solido non può opporre al creditore le eccezioni personali agli altri debitori.
II. A uno dei creditori in solido il debitore non può opporre le eccezioni personali agli altri creditori.