Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO I
Delle obbligazioni in generale
CAPO VII
Di alcune specie di obbligazioni
SEZIONE III
Delle obbligazioni in solido

Art. 1297

Eccezioni personali
TESTO A FRONTE

I. Uno dei debitori in solido non può opporre al creditore le eccezioni personali agli altri debitori.

II. A uno dei creditori in solido il debitore non può opporre le eccezioni personali agli altri creditori.



GIURISPRUDENZA


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