Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO I
Delle obbligazioni in generale
CAPO VII
Di alcune specie di obbligazioni
SEZIONE III
Delle obbligazioni in solido

Art. 1295

Divisibilità tra gli eredi
TESTO A FRONTE

I. Salvo patto contrario, l'obbligazione si divide tra gli eredi di uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido, in proporzione delle rispettive quote.



GIURISPRUDENZA


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